Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) regolati dalle linee guida nazionali e dalla D.G.R. Lombardia 18/4/2012, n. 9/3298, sono i seguenti:

  • impianti eolici
  • impianti solari fotovoltaici
  • impianti a biomassa
  • impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
  • impianti idroelettrici

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento

Alla D.G.R. Lombardia 18/4/2012, n. 9/3298 sono allegati i quadri sinottici dei titoli abilitativi necessari per le diverse tipologie e potenze degli impianti. Si riporta la descrizione dei procedimenti del punto 1.1 della delibera.

  • Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CIL - articolo 6 del D.P.R. 380/2001) per impianti fino alla potenza nominale di 50 kWe
    Regione Lombardia estende il regime della comunicazione agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e agli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili fino alla potenza nominale di 50 kWe, graduandola in relazione alla potenza e alle caratteristiche degli impianti (articolo 6, comma 11 del D.Lgs 28/2011). La comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera è adottata per gli impianti fotovoltaici, con superficie dei moduli inferiore a quella del tetto e realizzati su tetti piani di edifici siti fuori dalla zona A) del D.M. 1444/1968 per qualsiasi potenza installata e per gli impianti aderenti o integrati nelle coperture delle pensiline sempre site al di fuori della zona A) del D.M. 1444/1968 con potenza di picco inferiore ad 1 MWe. Per gli impianti eolici la comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 del D.M. 10/9/2010 per una potenza di picco inferiore o uguale a 50 kWe. La presentazione e gestione delle domande di competenza comunale avviene attraverso inoltro telematico utilizzando il sistema informativo MUTA della Regione Lombardia, all'indirizzo Web http://www.muta.servizirl.it

  • Procedimento di autorizzazione unica (articolo 12, comma 3 del D.Lgs 29/12/2003, n. 387 e articolo 5 del D.Lgs 3/3/2011, n. 28)
    L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (articolo 28, comma 1, lettera “e bis” della L.R. 26/2003). La Regione Lombardia può però autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca, sperimentazione ed innovativi (articolo 17, comma 1, lettera “c”, lettera “c-bis” e lettera “c-ter” della L.R. 26/2003). Sempre la Regione può rilasciare autorizzazioni e concessioni per le grandi derivazioni d'acqua (R.D. 1775/1933 e articolo 44, comma 1, lettera “h” della L.R. 26/2003)., Dove occorre, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico.

  • Procedura abilitativa semplificata (PAS - articolo 6, commi da 1 a 8 del D.Lgs 28/2011)
    Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune territorialmente competente, dopo che il proponente abbia presentato una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di legge. La dichiarazione deve avvenire con un provvedimento espresso reso entro il termine regolato dall'articolo 2, comma 2 e comma 3 della L. 241/1990, oppure, se sono necessari atti di assenso di competenza non comunale, con un provvedimento espresso reso entro il termine regolato dall'articolo 14-ter, comma 3 dell'articolo 14-ter della L. 241/1990. Regione Lombardia estende fino alla potenza nominale di 1 MWe la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata graduandola in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare (articolo 6, comma 9 del D.Lgs 28/2011). In particolare, per gli impianti fotovoltaici la procedura abilitativa semplificata è adottata per gli impianti realizzati su barriere acustiche fino alla soglia di 1 MWe di picco e per gli impianti ad inseguimento (i cui moduli sono montati su strutture mobili fissate al terreno) fino alla soglia di 200 kWe di picco. Per gli impianti eolici la procedura abilitativa semplificata è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 del D.M. 10/9/2010 per una potenza di picco compresa tra 50 kWe e 200 kWe

La realizzazione e l'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti (inclusi la costruzione e l'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica) sono autorizzati all'interno delle procedure di autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata. La comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera non è invece titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, che richiede autorizzazione ex articolo 4 o articolo 7 (per procedura abbreviata) della L.R. 52/1982.